Avvertenza: 
 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, coordinato  con  la  legge  di  conversione  20
dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di  straordinaria  necessita'
ed urgenza in materia di  reclutamento  del  personale  scolastico  e
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di
esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e  abilitazione  del
  personale docente nella scuola secondaria 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso  ordinario  per
titoli ed esami di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  entro  il  2019,  una
procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della  scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in
ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente  articolo.  La
procedura e' altresi' finalizzata  all'abilitazione  all'insegnamento
nella  scuola  secondaria,  alle  condizioni  previste  dal  presente
articolo. 
  2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a  livello
nazionale con uno  o  piu'  provvedimenti,  e'  organizzata  su  base
regionale  ed  e'  finalizzata  alla  definizione,  per   la   scuola
secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per  regione  e
classe di  concorso  nonche'  per  l'insegnamento  di  sostegno,  per
complessivi ventiquattromila posti. La procedura  consente,  inoltre,
di  definire  un  elenco  dei   soggetti   che   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  al  comma  9,
lettera g). 
  3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi
di concorso e tipologie di posto per  le  quali  si  prevede  che  vi
siano, negli  anni  scolastici  dal  2020/2021  al  2022/2023,  posti
vacanti  e  disponibili  ai  sensi  del  comma  4.  Ove  occorra  per
rispettare il limite annuale di cui al  comma  4,  le  immissioni  in
ruolo dei vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria
dei ventiquattromila vincitori. 
  4. Annualmente, completata l'immissione in  ruolo,  per  la  scuola
secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni
2016 e 2018, per  le  rispettive  quote,  e  disposta  la  confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad  esaurimento  nella
quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della  procedura
straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti  cosi'  residuati,  fino  a
concorrenza  di  24.000  posti  per   la   procedura   straordinaria.
L'eventuale posto dispari e'  destinato  alla  procedura  concorsuale
ordinaria. 
  5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente: 
    a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020,
hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di
servizio, anche  non  consecutive,  valutabili  come  tali  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,  n.  124.  Il
servizio svolto su posto di sostegno in assenza  di  specializzazione
e' considerato valido ai fini  della  partecipazione  alla  procedura
straordinaria per  la  classe  di  concorso,  fermo  restando  quanto
previsto  alla  lettera  b).  I  soggetti  che  raggiungono  le   tre
annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu'  del  servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano  con  riserva  alla
procedura straordinaria di cui al comma  1.  La  riserva  e'  sciolta
negativamente  qualora  il  servizio  relativo  all'anno   scolastico
2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo  11,
comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
    b) hanno svolto almeno un anno di servizio,  tra  quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre; 
    c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo  di
studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma  2,  del
predetto decreto. Per la  partecipazione  ai  posti  di  sostegno  e'
richiesto  l'ulteriore  requisito   del   possesso   della   relativa
specializzazione. 
  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai  contratti  a
tempo  determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e   per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il  servizio  di
cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente  se
prestato nelle scuole secondarie statali  ovvero  se  prestato  nelle
forme di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo  5
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128.  Il  predetto
servizio e' considerato  se  prestato  come  insegnante  di  sostegno
oppure  in  una  classe  di  concorso  compresa  tra  quelle  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse  le  classi
di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 
  7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente  ai
fini dell'abilitazione  all'insegnamento,  chi  e'  in  possesso  del
requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite  servizio  prestato,
anche cumulativamente, presso  le  istituzioni  statali  e  paritarie
nonche' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3,  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativi  al  sistema  di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti
percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la  tipologia  di
posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di
cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi
gli  ulteriori  requisiti  di  cui  al  comma  5.  Possono   altresi'
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito
di cui al comma 5, lettera  b),  i  docenti  di  ruolo  delle  scuole
statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5,  lettere  a)  e
c), con almeno tre anni di servizio. 
  8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma
1 in un'unica regione sia per il  sostegno  sia  per  una  classe  di
concorso.  E'  consentita  la  partecipazione  sia   alla   procedura
straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche  per
la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 
  9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
    a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su  argomenti
afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie  didattiche,  a
cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti  di
cui ai commi 5 e 6; 
    b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base  del
punteggio riportato nella prova  di  cui  alla  lettera  a)  e  della
valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei
posti di cui al comma 2; 
    c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel
limite dei posti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  del  comma  4,
conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; 
    d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su  argomenti
afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie  didattiche,  a
cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7; 
    e) la compilazione di un elenco non graduato  dei  soggetti  che,
avendo conseguito nelle  prove  di  cui  alle  lettere  a)  e  d)  il
punteggio  minimo  previsto  dal   comma   10,   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  alla  lettera
g); 
    f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per  la
relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in
ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della  procedura
possono altresi' conseguire l'abilitazione prima  dell'immissione  in
ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); 
    g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione  docente  per
coloro che risultano iscritti nell'elenco  di  cui  alla  lettera  e)
purche': 
      1)  abbiano  in  essere  un  contratto  di  docenza   a   tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino  al
termine delle attivita' didattiche presso una istituzione  scolastica
o educativa del sistema nazionale di istruzione,  ferma  restando  la
regolarita' della relativa posizione contributiva; 
      2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso; 
      3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 
  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate  dai
candidati che conseguano  il  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o
equivalente, e riguardano il  programma  di  esame  previsto  per  il
concorso ordinario per titoli  ed  esami  per  la  scuola  secondaria
bandito nell'anno 2016. 
  11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con  uno  o
piu' decreti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, da adottare entro il termine di cui al  comma  1.  Il  bando
definisce, tra l'altro: 
    a) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
    b) la composizione di un comitato tecnico scientifico  incaricato
di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui  al
comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10; 
    c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,  utili
alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); 
    d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe
di concorso e tipologia di posto; 
    e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per
le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle  loro  eventuali
articolazioni; 
    f)  l'ammontare  dei  diritti  di  segreteria   dovuti   per   la
partecipazione alla procedura di  cui  al  comma  1,  determinato  in
maniera   da   coprire    integralmente    ogni    onere    derivante
dall'organizzazione della medesima. Le somme  riscosse  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  12. Ai membri del comitato di cui al  comma  11,  lettera  b),  non
spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso  delle
eventuali spese. 
  13. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti: 
    a) le modalita' di  acquisizione  per  i  vincitori,  durante  il
periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
ove non ne siano gia' in possesso; 
    b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e  prova  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,
con una prova orale,  che  precede  la  valutazione  del  periodo  di
formazione iniziale e di prova, da  superarsi  con  il  punteggio  di
sette decimi o equivalente, nonche' i contenuti  e  le  modalita'  di
svolgimento della predetta prova e  l'integrazione  dei  comitati  di
valutazione con  non  meno  di  due  membri  esterni  all'istituzione
scolastica, di cui almeno uno  dirigente  scolastico,  ai  quali  non
spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese; 
    c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui  al  comma
9,  lettera  f),   secondo   periodo,   e   lettera   g),   ai   fini
dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione
e la composizione della relativa commissione. 
  14. Il periodo di formazione iniziale  e  prova,  qualora  valutato
positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo  438  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del  vincolo
di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si  applica  l'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi.  Il
comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
abrogato. 
  16. Il conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da'
diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 
  17.  Al  fine  di  ridurre  il  ricorso  ai   contratti   a   tempo
determinato,a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i  posti  del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo  le
operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio  2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni  in  ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 
  17-bis.  I  soggetti   inseriti   nelle   graduatorie   utili   per
l'immissione nei ruoli del  personale  docente  o  educativo  possono
presentare istanza al fine  dell'immissione  in  ruolo  in  territori
diversi da quelli di pertinenza delle medesime  graduatorie.  A  tale
fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i  posti  di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria
di provenienza. L'istanza e' presentata  esclusivamente  mediante  il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  17-ter. Gli uffici scolastici regionali  dispongono,  entro  il  10
settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui
al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17. 
  17-quater. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  sono
disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie  concorsuali,
cui  viene  comunque  attribuito  l'eventuale  posto  dispari,  e  le
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Per  quanto   concerne   le
graduatorie  concorsuali,  e'  rispettato  il  seguente   ordine   di
priorita' discendente: 
    a)  graduatorie  di  concorsi  pubblici  per  titoli  ed   esami,
nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
    b) graduatorie di concorsi  riservati  selettivi  per  titoli  ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
    c) graduatorie di concorsi riservati non  selettivi,  nell'ordine
temporale dei relativi bandi. 
  17-quinquies.   Con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,
le modalita' e la procedura per le immissioni  in  ruolo  di  cui  al
comma 17-ter. 
  17-sexies. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  si
applica  l'articolo  13,  comma  3,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in  ruolo  a  seguito
della procedura di cui al comma 17-ter comporta,  all'esito  positivo
del  periodo  di  formazione  e  di  prova,  la  decadenza  da   ogni
graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  a  tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed  esami
di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito. 
  17-septies. Nel caso in cui risultino  avviate,  ma  non  concluse,
procedure concorsuali, i posti messi a concorso  sono  accantonati  e
resi indisponibili  per  la  procedura  di  cui  ai  commi  da  17  a
17-sexies. 
  17-octies. Il comma 3  dell'articolo  399  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti: 
  «3. A decorrere dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per  l'anno
scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di
nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il  trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione
scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo  cinque
anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica  di
titolarita', fatte salve le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o
soprannumero. La disposizione del presente comma non  si  applica  al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, purche' le condizioni ivi  previste  siano  intervenute
successivamente  alla  data  di  iscrizione   ai   rispettivi   bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico. 
  3-bis. L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del
periodo di formazione e di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria
finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami  di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo». 
  17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis  dell'articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, come modificato dal comma 17-octies del presente  articolo,  non
sono derogabili dai contratti collettivi nazionali  di  lavoro.  Sono
fatti salvi i diversi regimi previsti per  il  personale  immesso  in
ruolo con decorrenza precedente a quella  indicata  al  comma  3  del
medesimo articolo 399 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 297 del 1994, come  sostituito  dal  citato  comma  17-octies  del
presente articolo. 
  18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del  concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
conservano la loro validita' per un ulteriore anno, oltre al  periodo
di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. 
  18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei  candidati  inseriti
nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi  dei  concorsi
per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri 105,  106  e
107 del 23 febbraio 2016, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª
Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio  2016,  con  la  necessita'  di
mantenere la regolarita' dei concorsi ordinari per  titoli  ed  esami
previsti  dalla  normativa  vigente,  i  soggetti   collocati   nelle
graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono,  a  domanda,
essere  inseriti  in  una  fascia  aggiuntiva  ai  concorsi  di   cui
all'articolo 4, comma 1-quater,  lettera  a),  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di  cui
all'articolo 17, comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo  e  di  secondo
grado, anche  in  regioni  diverse  da  quella  di  pertinenza  della
graduatoria o dell'elenco aggiuntivo  di  origine.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' attuative del presente comma. 
  18-ter. Sono ammessi con  riserva  al  concorso  ordinario  e  alla
procedura straordinaria di  cui  al  comma  1,  nonche'  ai  concorsi
ordinari per titoli ed esami per la scuola  dell'infanzia  e  per  la
scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi  posti
di sostegno, i soggetti  iscritti  ai  percorsi  di  specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro  la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e'
sciolta positivamente solo nel caso  di  conseguimento  del  relativo
titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 
  18-quater.  In  via  straordinaria,  nei  posti  dell'organico  del
personale docente, vacanti e disponibili al 31  agosto  2019,  per  i
quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo,  pur
in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a
tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione  dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sono  nominati  in
ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per
la stipulazione di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato,  che
siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La
predetta nomina  ha  decorrenza  giuridica  dal  1°settembre  2019  e
decorrenza economica dalla presa di servizio, che  avviene  nell'anno
scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la
provincia e la sede  di  assegnazione  con  priorita'  rispetto  alle
ordinarie operazioni  di  mobilita'  e  di  immissione  in  ruolo  da
disporsi per l'anno  scolastico  2020/2021.  Le  autorizzazioni  gia'
conferite per bandire concorsi a  posti  di  personale  docente  sono
corrispondentemente ridotte. 
  18-quinquies. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di  euro  7,11  milioni
per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui  a  decorrere  dall'anno
2022. 
  18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  «4. I  componenti  dei  GIT  non  sono  esonerati  dalle  attivita'
didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni
svolte, avente natura accessoria, da definire con  apposita  sessione
contrattuale nazionale  nel  limite  complessivo  di  spesa  di  0,67
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021». 
  18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e
18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno  2020,  a  euro  13,20
milioni per l'anno 2021 e a euro  10,37  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi  di  spesa  derivanti
dall'attuazione del comma 18-sexies. 
  18-octies. Nei  concorsi  ordinari  per  titoli  ed  esami  di  cui
all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in
possesso di dottorato di  ricerca  e'  attribuito  un  punteggio  non
inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli. 
  19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai  sensi
dell'articolo 9. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, lettera d)
          del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59  recante:
          «Riordino, adeguamento e  semplificazione  del  sistema  di
          formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
          scuola   secondaria   per    renderlo    funzionale    alla
          valorizzazione sociale e  culturale  della  professione,  a
          norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
          13 luglio 2015, n.1017» (pubblicato nella  G.U.  16  maggio
          2017, n. 112, S.O.): 
              «Art. 17 (Disciplina transitoria  per  il  reclutamento
          del personale docente). - Omissis. 
              2. Il 50 per cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
          ferma restando la procedura autorizzatoria di cui  all'art.
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni, mediante scorrimento  delle  graduatorie  di
          merito delle seguenti procedure concorsuali: 
              Omissis; 
                d)  concorsi  banditi  ai   sensi   delle   ordinarie
          procedure di cui al Capo II,  ai  quali  sono  destinati  i
          posti non utilizzati per quelle di cui alle  lettere  a)  e
          b). 
              Omissis». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  14  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124 recante: «Disposizioni  urgenti
          in materia di personale scolastico.» (pubblicata  nella  GU
          n.107 del 1° maggio 1999): 
              «14. Il comma 1 dell'art. 489 del  testo  unico  e'  da
          intendere nel senso che il servizio di insegnamento non  di
          ruolo prestato a decorrere dall'anno  scolastico  1974-1975
          e' considerato come anno scolastico intero se ha  avuto  la
          durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
          prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al  termine
          delle operazioni di scrutinio finale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  del   decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.  59  recante:  «Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1,
          commi 180 e 181, lettera b), della legge  13  luglio  2015,
          n.1017» (pubblicato nella G.U. n. 112 del 16 maggio 2017  -
          S.O. n. 23): 
              «Art. 5. Requisiti di accesso. - 1. Costituisce  titolo
          di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
          cui  all'art.  3,  comma  4,  lettera   a),   il   possesso
          dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
          il possesso congiunto di: 
                a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure  diploma
          di II livello dell'alta formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,  oppure  titolo   equipollente   o   equiparato,
          coerente con le classi di concorso  vigenti  alla  data  di
          indizione del concorso; 
                b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di
          seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
          aggiuntiva   o   extra   curricolare    nelle    discipline
          antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
          didattiche, garantendo comunque il possesso di  almeno  sei
          crediti in ciascuno di  almeno  tre  dei  seguenti  quattro
          ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia   speciale   e
          didattica   dell'inclusione;   psicologia;    antropologia;
          metodologie e tecnologie didattiche. 
              2.  Costituisce   titolo   di   accesso   al   concorso
          relativamente ai posti di  insegnante  tecnico-pratico,  il
          possesso  dell'abilitazione  specifica  sulla   classe   di
          concorso oppure il possesso congiunto di: 
                a)  laurea,  oppure  diploma   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica di  primo  livello,  oppure
          titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di
          concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 
                b)  24  CFU/CFA  acquisiti  in   forma   curricolare,
          aggiuntiva    o    extra-curricolare    nelle    discipline
          antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
          didattiche, garantendo comunque il possesso di  almeno  sei
          crediti in ciascuno di  almeno  tre  dei  seguenti  quattro
          ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia   speciale   e
          didattica   dell'inclusione;   psicologia;    antropologia;
          metodologie e tecnologie didattiche. 
              3.  Costituisce   titolo   di   accesso   al   concorso
          relativamente ai posti di cui all'art. 3, comma 4,  lettera
          c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al  comma
          2 del presente  articolo,  unitamente  al  superamento  dei
          percorsi di specializzazione per le attivita'  di  sostegno
          didattico agli alunni con disabilita' di cui al regolamento
          adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244.  Sono  titoli  di  accesso  ai
          percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma  1
          o al comma 2 del presente  articolo  con  riferimento  alle
          procedure distinte per la  scuola  secondaria  di  primo  o
          secondo grado. 
              4.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,   sono,   altresi',
          individuati i settori scientifico-disciplinari  all'interno
          dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui  ai  commi  1,
          lettera b), e 2, lettera b), gli  obiettivi  formativi,  le
          modalita' organizzative del conseguimento  dei  crediti  in
          forma extra-curricolare e  gli  eventuali  costi  a  carico
          degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale
          del  corso  per  gli  studenti  che  eventualmente  debbano
          conseguire detti crediti in forma  aggiuntiva  rispetto  al
          piano di studi curricolare. 
              4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra
          classe di concorso o per altro  grado  di  istruzione  sono
          esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1  e
          2 quale titolo di accesso, fermo restando il  possesso  del
          titolo di accesso alla classe di concorso  ai  sensi  della
          normativa vigente. 
              4-ter. Il superamento di tutte  le  prove  concorsuali,
          attraverso il conseguimento  dei  punteggi  minimi  di  cui
          all'art. 6, costituisce abilitazione  all'insegnamento  per
          le medesime classi di concorso.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: 
              «2. I requisiti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  sono
          richiesti  per  la  partecipazione  ai   concorsi   banditi
          successivamente  all'anno  scolastico  2024/2025.  Sino  ad
          allora,  per  i  posti  di  insegnante   tecnico   pratico,
          rimangono  fermi  i  requisiti  previsti  dalla   normativa
          vigente in materia di classi di concorso.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   134   recante:
          «Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del
          servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». (in
          Gazzetta Ufficiale n. 223 del  25-9-2009),  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24  novembre  2009,  n.  167  (in
          Gazzetta Ufficiale 24/11/2009, n. 274): 
              «3. L'amministrazione scolastica  puo'  promuovere,  in
          collaborazione  con  le  regioni  e  a  valere  su  risorse
          finanziarie messe a disposizione  dalle  regioni  medesime,
          progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto,  che
          prevedano attivita' di carattere  straordinario,  anche  ai
          fini  dell'adempimento  dell'obbligo  dell'istruzione,   da
          realizzarsi  prioritariamente   mediante   l'utilizzo   dei
          lavoratori  precari  della  scuola  di  cui  al  comma   2,
          percettori  dell'indennita'  di  disoccupazione,  cui  puo'
          essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
          delle risorse messe a disposizione dalle regioni.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  5,  comma  4-bis  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104  recante:  «Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita'  e  ricerca».
          (in Gazzetta Ufficiale n. 214  del  12-9-2013),  convertito
          con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128  (in
          Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11/11/2013): 
              «Art.  5  (Potenziamento  dell'offerta  formativa).   -
          Omissis. 
              4-bis. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
          collaborazione  con  le  regioni  e  a  valere  su  risorse
          finanziarie messe a disposizione  dalle  regioni  medesime,
          progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto,  che
          prevedono attivita' di carattere  straordinario,  anche  ai
          fini  del  contrasto  della  dispersione   scolastica,   da
          realizzare con personale docente e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali  e
          nelle  graduatorie  d'istituto  a  seguito  della   mancata
          disponibilita'  del  personale  inserito   nelle   suddette
          graduatorie  provinciali.  A  tale  fine   sono   stipulate
          specifiche  convenzioni  tra  le  regioni  e  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
          partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente
          comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base
          alla  legislazione  vigente.  Al  suddetto   personale   e'
          riconosciuta la  valutazione  del  servizio  ai  soli  fini
          dell'attribuzione  del  punteggio  nelle   graduatorie   ad
          esaurimento previste dall'art. 1, comma  605,  lettera  c),
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  e  nelle  graduatorie  permanenti  di   cui
          all'art. 554 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          16 aprile  1994,  n.  297,  negli  elenchi  provinciali  ad
          esaurimento di cui al decreto del Ministro  della  pubblica
          istruzione  n.  75  del  19  aprile  2001   nonche'   nelle
          graduatorie  d'istituto.  E'   riconosciuta   la   medesima
          valutazione del servizio,  ai  fini  dell'attribuzione  del
          punteggio,  nelle  graduatorie  di  istituto  previste  dal
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e  dal  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          n. 104 del 10 novembre 2011.  La  disposizione  di  cui  al
          presente  comma  si  applica  anche  ai  progetti  promossi
          nell'anno   scolastico   2012-2013.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              Omissis». 
              - Si riporta l'art. 2 del D.P.R. 14 febbraio  2016,  n.
          19  recante:  «Regolamento  recante  disposizioni  per   la
          razionalizzazione ed accorpamento delle classi di  concorso
          a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64,
          comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133.», pubblicato nella G.U. n. 43 del 22 febbraio
          2016, S.O.: 
              «Art. 2 (Classi  di  concorso).  -  1.  La  Tabella  A,
          allegata al presente regolamento e  del  quale  costituisce
          parte integrante, individua le classi di  concorso  per  la
          scuola secondaria di primo e  secondo  grado,  identificate
          attraverso uno specifico codice alfanumerico,  nonche'  gli
          insegnamenti ad  esse  relativi,  i  titoli  necessari  per
          l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004,  n.  270,  e  9  febbraio
          2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di  concorso
          di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro
          della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 
              2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del
          quale costituisce parte integrante, individua le classi  di
          concorso a  posti  di  insegnante  tecnico-pratico  per  la
          scuola secondaria di primo e  secondo  grado,  identificate
          attraverso uno specifico codice alfanumerico,  nonche'  gli
          insegnamenti ad  esse  relativi,  i  titoli  necessari  per
          l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          30  gennaio  1998  e  ai  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e  le  corrispondenze
          con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al
          decreto del Ministro della pubblica istruzione  30  gennaio
          1998. 
              3. La Tabella A/1, allegata al presente  regolamento  e
          del quale fa parte integrante, individua la  corrispondenza
          tra gli esami del vecchio ordinamento,  indispensabili  per
          l'accesso alle  classi  di  concorso,  ed  altri  esami  di
          contenuto omogeneo.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle  norme
          generali   sul   diritto-dovere   all'istruzione   e   alla
          formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
          legge 28 marzo 2003,  n.  53),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.103 del 5 maggio 2005. 
              «Art.   1   (Diritto-dovere   all'istruzione   e   alla
          formazione). - Omissis. 
              3.  La  Repubblica  assicura   a   tutti   il   diritto
          all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
          comunque, sino al conseguimento di una qualifica di  durata
          almeno triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  Tale
          diritto si realizza  nelle  istituzioni  del  primo  e  del
          secondo ciclo del sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione,  costituite  dalle  istituzioni  scolastiche  e
          dalle istituzioni formative  accreditate  dalle  regioni  e
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche
          attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  ivi  comprese  le
          scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo
          2000, n. 62,  secondo  livelli  essenziali  di  prestazione
          definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera  m),
          della Costituzione. 
              Omissis». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988 - S.O. n. 86. 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma1, lett.  b)  e
          l'art. 13 del citato D. Lgs. n. 59 del 2017: 
              «Art. 5 (Requisiti di accesso). - 1. Costituisce titolo
          di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
          cui  all'art.  3,  comma  4,  lettera   a),   il   possesso
          dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
          il possesso congiunto di: 
              Omissis; 
                b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di
          seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
          aggiuntiva   o   extra   curricolare    nelle    discipline
          antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
          didattiche, garantendo comunque il possesso di  almeno  sei
          crediti in ciascuno di  almeno  tre  dei  seguenti  quattro
          ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia   speciale   e
          didattica   dell'inclusione;   psicologia;    antropologia;
          metodologie e tecnologie didattiche. 
              Omissis». 
              «Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. Il  percorso  annuale
          di   formazione   iniziale   e   prova    e'    finalizzato
          specificamente a verificare la  padronanza  degli  standard
          professionali da parte dei docenti e si  conclude  con  una
          valutazione    finale.    Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  disciplinati  le  procedure  e  i
          criteri  di  verifica  degli  standard  professionali,   le
          modalita'  di  verifica  in  itinere   e   finale   incluse
          l'osservazione sul campo, la struttura del  bilancio  delle
          competenze  e  del  portfolio  professionale.  Il  percorso
          annuale di formazione iniziale e  prova,  qualora  valutato
          positivamente, assolve agli obblighi di  cui  all'art.  438
          del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  nel
          rispetto del vincolo di cui all'art. 1,  comma  116,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              2. 
              3. L'accesso al ruolo e'  precluso  a  coloro  che  non
          siano  valutati  positivamente  al  termine  del   percorso
          annuale  di  formazione  iniziale  e  prova.  In  caso   di
          valutazione finale positiva, il docente  e'  cancellato  da
          ogni  altra  graduatoria,  di  merito,  di  istituto  o   a
          esaurimento, nella quale sia iscritto ed e'  confermato  in
          ruolo presso l'istituzione  scolastica  ove  ha  svolto  il
          periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
          predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
          e classe di concorso, per almeno altri quattro anni,  salvo
          che in caso di sovrannumero o  esubero  o  di  applicazione
          dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente  al
          termine di presentazione  delle  istanze  per  il  relativo
          concorso. 
              4.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  438,  del  Decreto
          Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.115  del  19  maggio
          1994 - S.O. n. 79: 
              «Art. 438 (Prova). - 1. La prova ha  la  durata  di  un
          anno scolastico. A  tal  fine  il  servizio  effettivamente
          prestato deve essere non inferiore a 180  giorni  nell'anno
          scolastico. 
              2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria  od
          artistica il periodo di  prova  del  personale  docente  e'
          valido anche se prestato per un orario inferiore  a  quello
          di cattedra. 
              3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
          impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio  per  il
          quale  la  nomina  e'  stata  conseguita.  Non  costituisce
          interruzione della prova il periodo di frequenza  di  corsi
          di formazione o aggiornamento indetti  dall'amministrazione
          scolastica. 
              4. Per il personale direttivo la conferma in  ruolo  e'
          disposta con decreto del  direttore  generale  o  capo  del
          servizio centrale competente, tenuto conto  degli  elementi
          forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
          a seguito di eventuale visita ispettiva. 
              5.  Qualora  nell'anno  scolastico  non   siano   stati
          prestati 180 giorni di  effettivo  servizio,  la  prova  e'
          prorogata  di  un  anno   scolastico,   con   provvedimento
          motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 
              6. I provvedimenti di cui  al  presente  articolo  sono
          definitivi.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  116,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015: 
              «116. Il superamento del periodo  di  formazione  e  di
          prova  e'  subordinato  allo   svolgimento   del   servizio
          effettivamente prestato per almeno centottanta giorni,  dei
          quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato  d.  lgs.
          n. 59 del 2017, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Disciplina transitoria  per  il  reclutamento
          del personale docente). - 1. Sino al  loro  esaurimento  ai
          sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107, il 50 per cento dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto  annualmente
          ai sensi dell'art. 399 del decreto  legislativo  16  aprile
          1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
          cui all'art. 1, comma  605,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  ferma  restando   la   procedura
          autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge  27  dicembre
          1997, n.  449,  e  successive  modificazioni.  All'avvenuto
          esaurimento  delle  predette   graduatorie   per   ciascuna
          provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono  a
          quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 
              2. Il 50 per cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
          ferma restando la procedura autorizzatoria di cui  all'art.
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni, mediante scorrimento  delle  graduatorie  di
          merito delle seguenti procedure concorsuali: 
                a) concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma  114,
          della legge 13 luglio 2015, n.  107,  anche  in  deroga  al
          limite percentuale di  cui  all'art.  400,  comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
          coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
          bando, sino  al  termine  di  validita'  delle  graduatorie
          medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
          per i vincitori del concorso; 
                b) concorso bandito, in ciascuna  regione,  ai  sensi
          del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
          procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100%  dei
          posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
          2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici  2020/2021
          e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024,  il
          40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i  bienni  successivi,
          sino a integrale scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di
          merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
          difetto; 
                c) ; 
                d)  concorsi  banditi  ai   sensi   delle   ordinarie
          procedure di cui al Capo II,  ai  quali  sono  destinati  i
          posti non utilizzati per quelle di cui alle  lettere  a)  e
          b). 
              3. La procedura di cui al comma 2, lettera b),  bandita
          in ciascuna regione e per ciascuna  classe  di  concorso  e
          tipologia di posto entro febbraio  2018,  e'  riservata  ai
          docenti in possesso, alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  di  titolo  abilitante  all'insegnamento
          nella scuola secondaria o di specializzazione  di  sostegno
          per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al  requisito
          di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5,  comma  2,
          lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta
          procedura in  un'unica  regione  per  tutte  le  classi  di
          concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato  o
          specializzato.  Sono  altresi'  ammessi  con   riserva   al
          concorso per i posti di sostegno i docenti  che  conseguono
          il relativo titolo di specializzazione entro il  30  giugno
          2018, nell'ambito di procedure avviate  entro  la  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto.  Gli  insegnanti
          tecnico-pratici possono  partecipare  al  concorso  purche'
          siano iscritti  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  oppure
          nella seconda fascia di quelle di istituto,  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
          il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a  termine,
          per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
          e' richiesto l'ulteriore requisito di non  essere  titolari
          di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da  docente
          presso le scuole statali. 
              4. La graduatoria di merito regionale  comprende  tutti
          coloro che  propongono  istanza  di  partecipazione  ed  e'
          predisposta  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e   della
          valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura
          didattico-metodologica.  Tra   i   titoli   valutabili   e'
          valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti
          concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore
          di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un  punteggio
          minimo,  e'  riservato  il  40  per  cento  del   punteggio
          complessivo attribuibile. 
              5. Lo scorrimento di  ciascuna  graduatoria  di  merito
          regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di  cui
          al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta  al
          percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti
          ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai
          sensi  dell'art.  13.  Ciascuna   graduatoria   di   merito
          regionale e' soppressa al suo esaurimento. 
              6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita'  di
          presentazione delle istanze, di  espletamento  della  prova
          orale e di valutazione della prova e dei titoli,  i  titoli
          valutabili, nonche' la composizione  della  commissione  di
          valutazione sono  disciplinati  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              7.-10.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14,  del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  reddito  di  cittadinanza  e   di   pensioni»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, pubblicata nella G.U. n. 75 del 29 marzo 2019,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14  («Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi»). -  1.  In  via  sperimentale  per  il
          triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria e alle forme  esclusive  e  sostitutive  della
          medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
          al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
          di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
          definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito  entro
          il  31  dicembre  2021   puo'   essere   esercitato   anche
          successivamente  alla  predetta  data,  ferme  restando  le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  eta'
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. Ai fini del conseguimento del diritto alla  pensione
          quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali
          di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  gia'  titolari  di
          trattamento pensionistico a carico di  una  delle  predette
          gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi
          non  coincidenti   nelle   stesse   gestioni   amministrate
          dall'INPS, in base alle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
          commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
          Ai fini della decorrenza della pensione di cui al  presente
          comma trovano applicazione  le  disposizioni  previste  dai
          commi 4, 5, 6  e  7.  Per  i  lavoratori  dipendenti  dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  in  caso  di
          contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche,
          ai   fini   della   decorrenza   della   pensione   trovano
          applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
              3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data
          dal primo giorno di decorrenza della pensione e  fino  alla
          maturazione dei requisiti per l'accesso  alla  pensione  di
          vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente  o  autonomo,
          ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro   autonomo
          occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
              4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del  trattamento  pensionistico  dal  1°  aprile
          2019. 
              5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che  maturano  dal  1°  gennaio  2019  i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
              6. Tenuto conto  della  specificita'  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuita' e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
                a) i dipendenti pubblici che maturano entro  la  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  i  requisiti
          previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
          del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
                b) i dipendenti  pubblici  che  maturano  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto i requisiti previsti dal  comma  1,  conseguono  il
          diritto  alla  decorrenza  del  trattamento   pensionistico
          trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
          stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
          a) del presente comma; 
                c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
                d) limitatamente al diritto alla pensione quota  100,
          non trova applicazione l'art. 2, comma 5, del decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              7. Ai fini del conseguimento della pensione  quota  100
          per il personale del comparto scuola ed AFAM  si  applicano
          le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
          dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
          il  28  febbraio  2019,  il  relativo  personale  a   tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico. 
              7-bis (abrogato). 
              8. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  piu'  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
              9. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
          nonche' alle prestazioni erogate  ai  sensi  dell'art.  26,
          comma 9, lettera b), e dell'art. 27, comma 5,  lettera  f),
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              10. Le disposizioni dei commi 1 e 2  non  si  applicano
          altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e di polizia penitenziaria, nonche' al personale  operativo
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  al  personale
          della Guardia di finanza. 
              10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture  di
          organico degli uffici giudiziari derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di
          pensione di cui al presente articolo  e  di  assicurare  la
          funzionalita'  dei  medesimi  uffici,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 300,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno
          2019, il reclutamento  del  personale  dell'amministrazione
          giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307  dell'art.
          1 della medesima legge,  e'  autorizzato  anche  in  deroga
          all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-ter. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di  cui  all'art.  4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          mediante richiesta al Dipartimento della funzione  pubblica
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che   ne
          assicura  priorita'  di   svolgimento   e   con   modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
                a) la nomina e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                b) la tipologia e le modalita' di  svolgimento  delle
          prove d'esame, prevedendo: 
                  1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                  2) la possibilita' di espletare prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
                  3) forme semplificate di  svolgimento  delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                  4) per i profili tecnici, l'espletamento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                  5) lo svolgimento delle prove di cui ai  numeri  da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                  6)  la  valutazione  dei  titoli   solo   dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
                c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi  dell'art.  8  della  medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-quater. Quando si procede all'assunzione di  profili
          professionali    del     personale     dell'amministrazione
          giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle  liste
          di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera  b),
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  la  stessa
          amministrazione puo' indicare, anche con  riferimento  alle
          procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione  di
          un punteggio aggiuntivo a valere  sulle  graduatorie  delle
          predette liste di collocamento in favore  di  soggetti  che
          hanno maturato i titoli di preferenza di cui  all'art.  50,
          commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114. 
              10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 10-ter e 10-quater non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          amministrazioni interessate  provvedono  nel  limite  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              10-sexies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
          primo periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  il
          Ministero della giustizia e'  autorizzato,  dal  15  luglio
          2019,   ad   effettuare   assunzioni   di   personale   non
          dirigenziale a tempo indeterminato,  nel  limite  di  1.300
          unita'  di  II  e  III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'
          assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-septies. Ai fini della compensazione  degli  effetti
          in  termini  di  indebitamento  e   di   fabbisogno   della
          disposizione di cui al comma 10-sexies,  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
              10-octies. Al fine di far fronte alle gravi  scoperture
          di organico degli uffici preposti alle attivita' di  tutela
          e  valorizzazione  del   patrimonio   culturale   derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
          trattamento di pensione di cui al presente  articolo  e  di
          assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'art.  1,
          comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque
          per  l'anno  2019,  il  reclutamento  del   personale   del
          Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'   culturali   e'
          autorizzato  anche  in  deroga  all'art.  30  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-octies possono  essere  svolti
          nelle forme del concorso unico di  cui  all'art.  4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          mediante richiesta al Dipartimento della funzione  pubblica
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che   ne
          assicura   priorita'   di   svolgimento,   con    modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
                a) la nomina e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte e il superamento dei requisiti  previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                b) la tipologia e le modalita' di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
                  1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                  2) la possibilita' di svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
                  3) forme semplificate di  svolgimento  delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                  4) per i profili tecnici, lo svolgimento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                  5) lo svolgimento delle prove di cui ai  numeri  da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                  6)  la  valutazione  dei  titoli   solo   dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore  a  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
                c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi  dell'art.  8  della  medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-decies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-octies, in deroga a quanto previsto dall'art.  1,  comma
          399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e'
          autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
          personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
          unita',  di  cui  91  unita'  tramite   scorrimento   delle
          graduatorie approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a
          500 posti di area III-posizione economica F1 e  460  unita'
          attraverso lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle
          procedure concorsuali  interne  gia'  espletate  presso  il
          medesimo   Ministero,   avvalendosi   integralmente   delle
          facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-undecies. Il Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede all'attuazione  dei  commi  10-octies  e
          10-novies a  valere  sulle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Ai  fini
          della  compensazione   degli   effetti,   in   termini   di
          indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
          comma  10-decies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  898.005  per
          l'anno 2019. 
              - Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87  (Disposizioni
          urgenti per la dignita' dei lavoratori  e  delle  imprese),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 96 e' pubblicato nella G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018. 
              - Si riporta i testo degli articoli 45 e 65 del Decreto
          Legislativo  7  marzo  2005,   n.   82   recante:   «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato nella  GU  n.112
          del 16 maggio 2005 - S.O. n. 93: 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico,   idoneo   ad   accertarne   la   provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.». 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'art. 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di cui all'art. 64, comma  2-novies,  nei  limiti
          ivi previsti; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante  dal  proprio  domicilio  digitale  purche'  le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  Linee  guida,  e
          cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  o
          in  un  suo  allegato.  In  tal   caso,   la   trasmissione
          costituisce  elezione  di  domicilio  speciale   ai   sensi
          dell'art.  47  del  Codice  civile.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82».» 
              - Si riporta il testo dell'art. 401 del citato  decreto
          legislativo n. 297 del 16 aprile 1994: 
              «Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
          relative ai concorsi per soli titoli del personale  docente
          della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
          i licei artistici e gli istituti d'arte,  sono  trasformate
          in graduatorie permanenti, da utilizzare per le  assunzioni
          in ruolo di cui all'art. 399, comma 1. 
              2. Le graduatorie permanenti di cui  al  comma  1  sono
          periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti  che
          hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale  per
          titoli ed esami, per la medesima classe di  concorso  e  il
          medesimo  posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto   il
          trasferimento dalla corrispondente  graduatoria  permanente
          di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento  dei
          nuovi  aspiranti  e'   effettuato   l'aggiornamento   delle
          posizioni di graduatoria di coloro che sono  gia'  compresi
          nella graduatoria permanente. 
              3. 
              4. La collocazione  nella  graduatoria  permanente  non
          costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
          per titoli ed esami. 
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3  maggio
          1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali
          dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto  1988,  n.  323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre  1988,
          n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di  cui  agli
          articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente
          dell'amministrazione      scolastica       territorialmente
          competente. 
              7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione  di
          cui all'art. 440 si applicano anche  al  personale  docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. 
              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
          decadenza dalla graduatoria per la quale la  nomina  stessa
          e' stata conferita. 
              9. Le norme di cui al presente articolo  si  applicano,
          con i necessari adattamenti, anche al  personale  educativo
          dei convitti nazionali, degli  educandati  femminili  dello
          Stato e delle altre istituzioni educative.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3 del citato
          decreto  legislativo  n.  297  del  16  aprile  1994,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso  ai  ruoli
          del personale docente della scuola  materna,  elementare  e
          secondaria, ivi compresi i licei artistici e  gli  istituti
          d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal  fine
          annualmente assegnabili, mediante concorsi  per  titoli  ed
          esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. A decorrere dalle immissioni in ruolo  disposte  per
          l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo
          destinatari  di  nomina  a  tempo   indeterminato   possono
          chiedere il  trasferimento,  l'assegnazione  provvisoria  o
          l'utilizzazione  in  altra  istituzione  scolastica  ovvero
          ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato  in
          altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque  anni
          scolastici   di   effettivo    servizio    nell'istituzione
          scolastica  di  titolarita',  fatte  salve  le   situazioni
          sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
          presente comma non si applica al personale di cui  all'art.
          33, commi 3 e 6, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
          purche'  le  condizioni  ivi  previste  siano   intervenute
          successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
          concorsuali   ovvero   all'inserimento   periodico    nelle
          graduatorie di cui all'art. 401 del presente testo unico. 
              3 -bis .  L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito
          positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
          da  ogni  graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione   di
          contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
          il  personale  del  comparto  scuola,   ad   eccezione   di
          graduatorie di concorsi ordinari per  titoli  ed  esami  di
          procedure concorsuali diverse da quella  di  immissione  in
          ruolo».» 
              - Si riporta l'art. 1, comma 114 della legge 13  luglio
          2015, n. 107 recante: «Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni  legislative  vigenti»,  pubblicata  nella  GU
          n.162 del 15 luglio 2015: 
              «114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, ferma restando la procedura  autorizzatoria,
          bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli
          ed  esami  per  l'assunzione  a  tempo   indeterminato   di
          personale  docente  per  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  come
          modificato dal comma 113  del  presente  articolo,  per  la
          copertura,   nei   limiti   delle    risorse    finanziarie
          disponibili,  di  tutti  i  posti  vacanti  e   disponibili
          nell'organico dell'autonomia, nonche' per i  posti  che  si
          rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto  bando
          sono valorizzati, fra i titoli  valutabili  in  termini  di
          maggiore punteggio: 
                a)  il  titolo   di   abilitazione   all'insegnamento
          conseguito  a  seguito  sia  dell'accesso  ai  percorsi  di
          abilitazione  tramite  procedure  selettive  pubbliche  per
          titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica  laurea
          magistrale o a ciclo unico; 
                b) il servizio prestato a tempo determinato,  per  un
          periodo continuativo non inferiore  a  centottanta  giorni,
          nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
          grado.». 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  603  della  Legge  27
          dicembre 2017, n.  205  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella
          G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
              «603. Le graduatorie del concorso di  cui  all'art.  1,
          comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  conservano
          la loro validita' per  un  ulteriore  anno,  successivo  al
          triennio di cui all'art. 400, comma  01,  secondo  periodo,
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
          297.» 
              - Si riporta l'art.  4,  del  citato  decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 96: 
              «Art.  4  (Disposizioni  in  materia   di   contenzioso
          concernente il personale docente  e  per  la  copertura  di
          posti vacanti e disponibili nella  scuola  dell'infanzia  e
          nella scuola primaria). - 1. Al  fine  di  contemperare  la
          tutela dei diritti dei  docenti  inseriti  a  pieno  titolo
          nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di  istituto
          e  le  esigenze  di  continuita'  didattica,  le  decisioni
          giurisdizionali in sede civile  o  amministrativa  relative
          all'inserimento nelle predette graduatorie, che  comportino
          la decadenza dei contratti di lavoro  di  docente  a  tempo
          determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni
          scolastiche statali, sono eseguite  entro  quindici  giorni
          dalla   data    di    notificazione    del    provvedimento
          giurisdizionale     al      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis. 
              1-bis.  Al  fine  di   salvaguardare   la   continuita'
          didattica  nell'interesse  degli   alunni,   il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
          nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a
          dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali  di  cui  al
          comma 1, quando  notificate  successivamente  al  ventesimo
          giorno  dall'inizio  delle   lezioni   nella   regione   di
          riferimento, trasformando i contratti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1  in
          contratti di lavoro a tempo determinato con termine  finale
          fissato al 30 giugno di ciascun  anno  scolastico,  nonche'
          modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i
          docenti di cui al comma 1, in modo  tale  che  il  relativo
          termine non sia posteriore al 30  giugno  di  ciascun  anno
          scolastico. 
              1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento
          dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi
          compresi quelli di potenziamento, che  di  sostegno,  nella
          scuola  dell'infanzia  e  in  quella  primaria  e'  coperto
          annualmente, sino  al  loro  esaurimento,  attingendo  alle
          graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296.  In  caso  di  esaurimento
          delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i  posti
          rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili  per  le
          procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente
          articolo. 
              1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente
          vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi  quelli  di
          potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia
          autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia  e  in
          quella  primaria  e'  coperto   annualmente   mediante   lo
          scorrimento delle  graduatorie  di  merito  delle  seguenti
          procedure concorsuali, attribuendo priorita'  a  quella  di
          cui alla lettera a): 
                a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art.
          1,  comma  114,  della  legge  13  luglio  2015,  n.   107,
          limitatamente a coloro che  hanno  raggiunto  il  punteggio
          minimo previsto dal bando, sino  al  termine  di  validita'
          delle  graduatorie  medesime,  fermo  restando  il  diritto
          all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; 
                b)  concorso  straordinario,  bandito   in   ciascuna
          regione, al quale, al netto dei posti di cui  alla  lettera
          a),  e'  destinato  il  50  per  cento  dei  posti  di  cui
          all'alinea  sino  a  integrale  scorrimento   di   ciascuna
          graduatoria regionale; ciascuna  graduatoria  regionale  e'
          soppressa al suo esaurimento; 
                c) concorsi ordinari per titoli  ed  esami,  banditi,
          con cadenza biennale, ai  sensi  dell'art.  400  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13
          luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto  dei
          posti di cui alla lettera a), il 50  per  cento  dei  posti
          vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i  posti
          rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure
          di cui alle lettere a) e b). 
              1-quinquies.     Il     Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato  a  bandire
          il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera
          b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie,  che
          rimangono ferme per le successive immissioni in  ruolo,  in
          ciascuna   regione   e   distintamente   per   la    scuola
          dell'infanzia e per quella primaria, per la  copertura  dei
          posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che
          di  sostegno.  Il  concorso  e'  riservato  ai  docenti  in
          possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione
          della domanda, di uno dei seguenti titoli: 
                a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito
          presso i  corsi  di  laurea  in  scienze  della  formazione
          primaria  o  analogo   titolo   conseguito   all'estero   e
          riconosciuto in Italia ai sensi  della  normativa  vigente,
          purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli  abbiano
          svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
          due   annualita'   di   servizio   specifico,   anche   non
          continuative, su posto comune  o  di  sostegno,  presso  le
          istituzioni scolastiche statali, valutabili  come  tali  ai
          sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
          124; 
                b) diploma magistrale con valore  di  abilitazione  o
          analogo titolo  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in
          Italia  ai  sensi  della  normativa  vigente,   conseguiti,
          comunque, entro  l'anno  scolastico  2001/2002,  purche'  i
          docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
          corso  degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno   due
          annualita' di servizio specifico, anche  non  continuative,
          su posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni
          scolastiche  statali,  valutabili  come   tali   ai   sensi
          dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
              1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai  posti
          di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in
          possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b)  del
          comma  1-quinquies,  nonche'  dello  specifico  titolo   di
          specializzazione sul sostegno  conseguito  ai  sensi  della
          normativa vigente o di analogo titolo  di  specializzazione
          conseguito all'estero e riconosciuto  in  Italia  ai  sensi
          della normativa vigente. 
              1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso
          di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione  per  tutte
          le  tipologie  di  posto  per  le  quali  sia  abilitato  o
          specializzato. 
              1-octies. Le graduatorie di merito  regionali  relative
          al concorso di cui al comma  1-quinquies  sono  predisposte
          attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e  30  punti  alla
          prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i  titoli
          valutabili rientrano il superamento di tutte  le  prove  di
          precedenti concorsi per il ruolo docente e il  possesso  di
          titoli  di  abilitazione  di  livello  universitario  e  di
          ulteriori  titoli  universitari   ed   e'   particolarmente
          valorizzato  il  servizio  svolto  presso  le   istituzioni
          scolastiche del sistema nazionale di istruzione,  al  quale
          sono riservati sino a  50  dei  70  punti  complessivamente
          attribuibili ai titoli. 
              1-novies. Il  contenuto  del  bando,  i  termini  e  le
          modalita'  di  presentazione  delle   domande,   i   titoli
          valutabili, le modalita' di svolgimento della prova  orale,
          i criteri di valutazione dei titoli e della prova,  nonche'
          la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea
          misura del  contributo  di  cui  al  secondo  periodo  sono
          disciplinati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  da   adottare   entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente   decreto.   L'entita'   del
          contributo e' determinata in  misura  tale  da  consentire,
          unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato  di
          previsione del  Ministero,  la  copertura  integrale  degli
          oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
              1-decies.  L'immissione  in  ruolo  a   seguito   dello
          scorrimento di  una  delle  graduatorie  di  cui  al  comma
          1-quater comporta la decadenza dalle altre  graduatorie  di
          cui al medesimo comma nonche' dalle graduatorie di istituto
          e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma
          605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              1-undecies.  Per  la  partecipazione   alle   procedure
          concorsuali di cui al comma  1-quater,  lettere  b)  e  c),
          continua ad applicarsi quanto disposto  all'art.  1,  commi
          111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.». 
              - Si riporta il comma 202 dell'art. 1  della  legge  13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti),  pubblicata  nella  G.U.
          del 15 luglio 2015, n. 162: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  «La  Buona
          Scuola»  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.» 
              - Si riporta  l'art.  20  del  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione
          scolastica  degli  studenti  con   disabilita',   a   norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107), pubblicato nella G.U. del  16  maggio
          2017, n. 112, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. Le attivita'  di
          cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera   a),   sono   svolte
          dall'organico  dell'autonomia  esclusivamente   nell'ambito
          dell'organico dei posti di sostegno, con  la  procedura  di
          cui all'art. 10 del presente decreto, fermo restando quanto
          previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015,
          n. 107. 
              2. Le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettere b),
          c) e d) e comma 3 sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse
          umane e finanziarie disponibili. 
              3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica
          di cui all'art. 15  della  legge  n.  104  del  1992,  come
          sostituito dal  presente  decreto,  nonche'  ai  componenti
          dell'Osservatorio permanente  per  l'inclusione  scolastica
          non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
          rimborso  spese  e  qualsivoglia   altro   emolumento.   Il
          personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del
          GLIR e del GLI non  puo'  essere  esonerato  dall'attivita'
          didattica o di servizio. 
              4. I  componenti  dei  GIT  non  sono  esonerati  dalle
          attivita' didattiche.  Ai  predetti  componenti  spetta  un
          compenso per le funzioni svolte, avente natura  accessoria,
          da definire con apposita  sessione  contrattuale  nazionale
          nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
              5.  Dall'attuazione  delle  restanti  disposizioni  del
          presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica.»